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Il modello 730 “precompilato”

E' tempo di dichiarare i propri redditi al fisco, un obbligo annuale che per lavoratori dipendenti e pensionati, lo Stato italiano, da qualche tempo, ha reso più semplice rendendo fruibile il servizio del modello 730 “precompilato”.


A partire dal prossimo 30 aprile l’Agenzia delle Entrate metterà dunque a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati la particolare dichiarazione dei redditi precompilata direttamente sul sito Internet all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it. 

Dove sta la convenienza ad utilizzare il modello 730 precompilato?
Il primo vantaggio è proprio quello relativo alla compilazione, il contribuente non deve eseguire calcoli; inoltre, se dalla dichiarazione scaturisce un credito di imposta, il rimborso avviene direttamente con lo stipendio o con la pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre); se invece dai calcoli scaturiscono imposte da versare, queste vengono trattenute dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).
Un ulteriore vantaggio, non da poco, è quello che riguarda i controlli: se il 730 precompilato viene presentato direttamente all’Agenzia o tramite il sostituto d’imposta senza effettuare modifiche, non saranno effettuati i controlli documentali sulle spese che vengono detratte o dedotte dal contribuente.

I dati
Per via delle comunicazioni che l’Agenzia delle Entrate riceve dai datori di lavoro, dagli enti previdenziali e da altri soggetti, il modello 730 precompilato contiene già tutti i dati necessari alla corretta presentazione della dichiarazione:
  • i dati della Certificazione Unica (familiari a carico, redditi di lavoro dipendente o di pensione, ritenute Irpef, addizionali regionale e comunale, credito d’imposta APE, compensi di lavoro autonomo occasionale, dati delle locazioni brevi, ecc.);
  • gli oneri deducibili o detraibili (spese sanitarie, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali, contributi per previdenza complementare, contributi per i lavoratori domestici, spese per gli asili nido, spese scolastiche, spese universitarie, spese funebri, erogazioni liberali, spese riguardanti tutti i cosiddetti “bonus” in campo);
  • le informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente (dati dei terreni e dei fabbricati, oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali, crediti d’imposta ed eventuali eccedenze riportabili); 
  • gli altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, pagamenti e eventuali compensazioni effettuati con il modello F24).

Per accedere al modello 730 precompilato è indispensabile utilizzare 1 dei 3 sistemi:
  • un’identità SPID (Sistema pubblico d’identità digitale); 
  • una CIE (Carta di identità elettronica);
  • una CNS (Carta nazionale dei servizi).
Il contribuente, inoltre, può avere accesso alla propria dichiarazione precompilata anche tramite il proprio sostituto che presta assistenza fiscale oppure tramite un Caf o un professionista abilitato. In tal caso deve consegnare al sostituto o all’intermediario un’apposita delega per l’accesso al 730 precompilato.

Una volta avuto accesso alla sezione del sito Internet dedicata al 730 precompilato è possibile visualizzare
  • il modello 730 precompilato; 
  • un prospetto con l’indicazione sintetica dei redditi e delle spese presenti nel 730 precompilato (con relativa indicazione delle fonte informativa). Nel caso in cui le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate risultino incomplete o incongruenti, le stesse vengono esposte in un prospetto a parte per consentire al contribuente di verificarle ed eventualmente indicarle nel modello 730 precompilato;
  • l’esito della liquidazione, contenente il rimborso che sarà erogato dal sostituto d’imposta e/o le somme che saranno trattenute in busta paga. Ovviamente l’esito della liquidazione non è disponibile se manca un elemento essenziale; 
  • il modello 730-3, contenente il dettaglio dei risultati della liquidazione.

Il 730 precompilato deve essere presentato entro il 30.09 sia direttamente, tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, sia attraverso il proprio sostituto d’imposta, un Caf o un professionista abilitato.

Presentazione diretta 
In tale ipotesi, prima della presentazione, il contribuente deve provvedere a:
  • indicare i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio; 
  • effettuare la destinazione dell’8, del 5 e del 2 per mille dell’Irpef (anche indicando nessuna scelta); 
  • verificare con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi. 
Se il modello 730 precompilato non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente lo può accettare senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti occorre procedere alle modifiche, integrazioni e aggiunte necessarie a rendere la dichiarazione veritiera. Così operando viene prodotto un nuovo modello 730 e un nuovo modello 730-3 con i nuovi risultati della liquidazione.
A seguito della trasmissione della dichiarazione, nella stessa sezione del sito Internet viene messa a disposizione del contribuente la ricevuta di avvenuta presentazione. 

Presentazione tramite sostituto d’imposta, Caf o professionista abilitato 
In alternativa alla presentazione diretta tramite il sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, il modello 730 precompilato può essere presentato: 
  • al proprio datore di lavoro o ente pensionistico che ha comunicato di prestare l’assistenza fiscale; 
  • ad un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato.

Presentazione al sostituto d’imposta
Il sostituto d’imposta, prima di inviare il modello 730 all’Agenzia delle Entrate e comunque entro il: 
  • 15.06 per le dichiarazioni presentate entro il 31.05; 
  • 29.06 per quelle presentate dal 1.06 al 20.06; 
  • 23.07 per quelle presentate dal 21.06 al 15.07; 
  • 15.09 per quelle presentate dal 16.07 al 31.08;
  • 30.09 per quelle presentate dal 1.09 al 30.09; 
deve consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, con l’indicazione del rimborso che sarà erogato e delle somme che saranno trattenute.
 
Presentazione al Caf o al professionista abilitato 
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve sempre esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione. Il contribuente conserva la documentazione in originale mentre il Caf o il professionista ne conserva copia. 
I Caf o i professionisti abilitati hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti dal contribuente, rispondendone in proprio. 
Entro le già evidenziate scadenze il Caf o il professionista abilitato, prima dell’invio della dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, consegnano al contribuente una copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione, modello 730-3, elaborati sulla base dei dati e dei documenti presentati da quest’ultimo. 
 
Tracciare i pagamenti
Già dallo scorso anno la detrazione del 19% sugli oneri deducibili spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con modalità di pagamento tracciabili, ossia con versamento bancario o postale oppure mediante altri sistemi di pagamento come ad esempio le carte di debito, di credito e quelle prepagate, gli assegni bancari e circolari, ecc.
La regola non si applica, e quindi la spesa è detraibile anche se pagata in contanti, all’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Riguardo l'autore

Antonio Bevacqua

Antonio Bevacqua

Area: Fiscale e societario