Il fermo amministrativo è un procedimento con il quale le amministrazioni o gli enti competenti (Comuni, INPS, Regioni, Stato, ecc.), tramite l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, “bloccano” un bene mobile del debitore iscritto in pubblici registri (nel nostro caso l'automobile), al fine di riscuotere i crediti non pagati riferiti a tributi o tasse.
Può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, bollo auto, ICI, oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Può trattarsi di un credito di varia natura, ad esempio, un mancato pagamento IVA, IRPEF, bollo auto, ICI, oppure a multe relative ad infrazioni al Codice della Strada.
Iscrizione e conseguenze del fermo amministrativo
In caso di mancato pagamento di una cartella esattoriale nei termini di legge, il concessionario della riscossione può disporre il fermo dei veicoli intestati al debitore, tramite iscrizione del provvedimento di fermo amministrativo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
A seguito del fermo la disponibilità del veicolo è limitata fino a quando il debitore non saldi il proprio debito e provveda a cancellarlo dal PRA.
Il veicolo, infatti:
- non può circolare, pena una sanzione;
- non può essere demolito o esportato;
- anche se venduto, con atto di data certa successiva all’iscrizione del fermo, non può circolare e non può essere radiato dal PRA.
Se il debitore non paga, il concessionario della riscossione potrà agire forzatamente per la vendita del veicolo. |
Cancellazione del fermo amministrativo
Per la cancellazione del fermo occorre presentare a un qualsiasi ufficio provinciale del PRA:
- il provvedimento di revoca in originale, contenente i dati del veicolo, del debitore e l’importo del credito di cui si chiede la cancellazione;
- il certificato di proprietà (CdP) o il Certificato di Proprietà Digitale (CDPD), sul cui retro compilare la nota di richiesta, o il foglio complementare;
- il modello NP-3 (se non si utilizza il CdP o il CDPD come nota di richiesta).
- imposta di bollo: € 32,00 (se si utilizza il retro del CdP o il CDPD come nota di richiesta);
- oppure € 48,00 (se si utilizza il modello NP-3 come nota di richiesta).
Casi particolari: errore del concessionario e vendita anteriore all’iscrizione del fermo
Se il fermo amministrativo è stato iscritto erroneamente, il concessionario della riscossione provvede a richiederne al PRA la cancellazione gratuita.
Se il veicolo è stato venduto con atto di data certa anteriore all’iscrizione del fermo, dopo aver trascritto il passaggio di proprietà al PRA, il concessionario della riscossione, a seguito di comunicazione da parte dell’ACI, provvederà a cancellare gratuitamente il fermo amministrativo. Il veicolo non è quindi soggetto ad alcuna limitazione della disponibilità.
Come verificare se è stato iscritto un fermo amministrativo
E' possibile richiedere una visura della targa del veicolo all’ufficio provinciale ACI (PRA), o tramite il servizio online, o ad una delegazione ACI o ad uno studio di consulenza automobilistica (agenzia pratiche auto).
La visura riporta tutte le informazioni giuridico-patrimoniali relative al veicolo, risultanti in quel momento. |