Una delle preoccupazioni tipiche dei nostri tempi è sicuramente il timore di non riuscire più a mantenere lo stesso tenore di vita una volta che sarà cessata l'attività lavorativa e si sarà raggiunta l'agognata pensione. Fino a qualche decennio fa la pensione pubblica si calcolava con il sistema retributivo che permetteva di avere un assegno pensionistico in linea con le ultime retribuzioni percepite, quando si era al culmine della carriera con uno stipendio che era in genere più alto rispetto ai primi anni di lavoro. Questo sistema, alquanto generoso, permetteva nella sostanza il mantenimento della stessa retribuzione una volta andato in pensione, a prescindere da quanti contributi erano stati versati durante la vita lavorativa.
Il sistema contributivo
Il sistema retributivo, proprio per la non correlazione tra la pensione percepita e i contributi versati, ha generato problemi di sostenibilità del sistema pensionistico nel suo insieme ed è stato pertanto sostituito dal sistema contributivo nel quale la pensione erogata dipende non più dalle ultime retribuzioni ma esclusivamente da contributi versati nel corso dell’intera vita lavorativa.
Se a questo aggiungiamo il fatto che il lavoro è diventato sempre più precario, flessibile e frammentato, ne consegue che i timori di non poter contare su un tenore di vita in continuità tra lavoro e pensione, facendo affidamento sul solo assegno pensionistico pubblico, sono più che fondati.
I fondi
Per ovviare a tale problema sempre più lavoratori stanno aderendo, anche attraverso il versamento del proprio TFR, a fondi di previdenza complementare.
Che cos’è la previdenza complementare e quali sono le sue caratteristiche? É una tipologia di previdenza che va ad aggiungersi, senza sostituirsi, a quella obbligatoria e risponde all’esigenza di garantirsi una prestazione pensionistica aggiuntiva rispetto a quella offerta dal sistema pubblico, in modo da poter mantenere l’attuale tenore di vita anche una volta andati in pensione. |
Caratteristiche
La previdenza complementare è caratterizzata dal fatto che:
- è gestita da soggetti di diritto privato;
- è volontaria;
- è a capitalizzazione individuale, dunque al momento del pensionamento i versamenti effettuati vengono restituiti in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva unitamente ai rendimenti maturati con gli investimenti;
- è a contribuzione definita, vale a dire che la prestazione finale che verrà percepita dipenderà dalle somme versate e da quanto ha reso l’investimento delle stesse.
Chi aderisce al fondo pensione, e versa nel corso dell’età lavorativa dei contributi, otterrà, al momento del pensionamento, una pensione aggiuntiva di ammontare correlato ai contributi versati.
Chi può aderire alla previdenza complementare?
Tutti hanno la possibilità, su base volontaria, di costruirsi una rendita pensionistica complementare, aderendo a un fondo pensione:
- i dipendenti pubblici e privati;
- i lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti;
- i soci di cooperative;
- anche tutti coloro che non svolgono un’attività lavorativa.
Quante tipologie di forme pensionistiche complementari esistono?
Ne esistono di 3 tipologie:
- fondi pensione negoziali, cd. fondi chiusi, rivolti solo a specifiche tipologie di lavoratori che prevedono una modalità di adesione esclusivamente su base collettiva;
- fondi cd. aperti, rivolti a tutte le tipologie di lavoratori dipendenti o autonomi;
- i cd. piani individuali pensionistici (PIP), ovverosia contratti di assicurazione sulla vita, di ramo I (polizze tradizionali) o ramo III (cosiddette polizze unit-linked) con finalità previdenziali.
Sì, è possibile richiedere i seguenti anticipi sulle somme maturate:
- in qualsiasi momento, fino al 75% del capitale maturato, per la copertura di proprie spese sanitarie o riguardanti il coniuge o i figli. Le spese devono essere relative a terapie ed interventi straordinari;
- dopo 8 anni dall’iscrizione al fondo pensione, fino al 75% del capitale maturato per l’acquisto o la ristrutturazione della prima casa propria o dei figli;
- sempre dopo 8 anni dall’iscrizione, fino al 30% del capitale maturato per ulteriori esigenze o spese da non giustificare.
Oltre alle anticipazioni, è possibile richiedere un riscatto totale o parziale del capitale maturato:
- nella misura del 50% del capitale maturato nei casi di inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, o in caso di mobilità o cassa integrazione. Per inoccupazione superiore a 48 mesi è possibile richiedere il riscatto totale;
- nella misura del 100% del capitale maturato nei casi di invalidità permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3 o in caso di morte del lavoratore prima che abbia maturato il diritto alla pensione.
Vantaggi
Aderire ad un fondo pensione permette non soltanto di avere diritto ad una prestazione pensionistica complementare a quella pubblica, ma anche di beneficiare di diverse agevolazioni fiscali in ogni fase del rapporto previdenziale.
Innanzitutto, nella prima fase del rapporto previdenziale, coincidente con il momento della contribuzione, si ha un beneficio derivante dalla possibilità di poter dedurre i contributi versati dal reddito da assoggettare ad Irpef fino ad un importo non superiore ad € 5.164,57, per il cui computo:
- rilevano i versamenti a carico del contribuente e/o del datore di lavoro;
- rilevano le quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza interni;
- non rileva il conferimento del TFR maturando ai fondi pensione.
In caso di versamenti di importo inferiore a tale soglia, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non potrà essere riportato ed utilizzato nei periodi d’imposta successivi.
Si evidenzia che sono deducibili anche i versamenti al fondo pensione effettuati a favore di famigliari a carico. |
Tassazione favorevole
Anche i proventi maturati sui capitali versati al fondo pensione hanno trattamento fiscale di maggior favore rispetto ad altre forme di investimento.
Gli stessi sono infatti assoggettati ad un’imposta sostitutiva nella misura del 20%, più favorevole rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario.
Infine, anche la rendita erogata dal fondo pensione al soggetto che ha raggiunto l’età pensionabile è assoggettata ad una tassazione di favore, con un’aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo.
Sulla parte imponibile della prestazione, erogate sia come capitale che come rendita, è infatti operata una ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15%.
Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione ai fondi pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi la ritenuta minima è del 9%). Negli anni di partecipazione ai fondi si considerano anche quelli in cui non si sono versati contributi, pur rimanendo iscritti al fondo stesso.
La parte imponibile della rendita è data esclusivamente dal capitale versato e dedotto (la quota eccedente i 5.164,57 anni non dedotta non viene tassata), mentre gli interessi maturati durante la fase di accumulazione vengono già tassati in capo al fondo e pertanto non vengono tassati successivamente quando si trasformano in rendita.