Nuove disposizioni antiriciclaggio tendono a limitare sempre più l'impiego di cartamoneta e titoli privi della clausola “non trasferibile”, con lo scopo di aumentare la tracciabilità delle transazioni ed evitare fenomeni elusivi.
Il trasferimento di contanti viene espressamente sanzionato se supera soglie in realtà contenute
(€ 3.000,00: in passato e fino al 2008, il limite era € 12.499,99) e sarà espressamente vietato in alcuni ambiti, per esempio all'interno del rapporto di lavoro (escluso il lavoro domestico), a prescindere dalla natura della prestazione o dall'importo dovuto. Le violazioni sono sanzionate da severe pene pecuniarie.
Il trasferimento di contanti viene espressamente sanzionato se supera soglie in realtà contenute
(€ 3.000,00: in passato e fino al 2008, il limite era € 12.499,99) e sarà espressamente vietato in alcuni ambiti, per esempio all'interno del rapporto di lavoro (escluso il lavoro domestico), a prescindere dalla natura della prestazione o dall'importo dovuto. Le violazioni sono sanzionate da severe pene pecuniarie.
Soglia generale di € 3.000,00
Le nuove leggi sull’antiriciclaggio e sul contrasto al finanziamento del terrorismo hanno modificato le regole per l’utilizzo di assegni, contante e libretti al portatore. In particolare, è vietato il trasferimento tra privati, senza avvalersi dei soggetti autorizzati (per esempio: banche), di denaro contante e di titoli al portatore (per esempio: assegni senza indicazione del beneficiario) di importo complessivamente pari o superiore a € 3.000,00.
Il divieto è in vigore anche per i trasferimenti tra aziende; in passato, il limite è stato sensibilmente superiore (€ 12.499,99).
Non sono consentiti i trasferimenti di importo inferiore alla soglia, quando risultano artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge.
Frequente prelievo e versamento
Le operazioni bancarie di prelievo o di versamento di denaro contante oltre soglia, non concretizzano automaticamente una violazione, né comportano l’obbligo automatico di effettuare la comunicazione al Ministero dell’Economia (vedi oltre: “La segnalazione”): le comunicazioni sono da ritenere obbligatorie solo qualora concreti elementi inducano a ritenere violata la disposizione normativa.
È considerato un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti e in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore a
€ 15.000,00.
La segnalazione
I destinatari della normativa antiriciclaggio (banche, intermediari finanziari, professionisti) che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle limitazioni sulla circolazione del contante, ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia per la contestazione e gli altri adempimenti e per l’immediata comunicazione dell’infrazione anche alla Guardia di Finanza la quale, se ravvisa l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Assegno bancario
Gli assegni bancari, circolari o postali di importo pari o superiore a € 1.000,00 devono riportare - oltre a data e luogo di emissione, importo e firma - l’indicazione del beneficiario e la clausola “non trasferibile”.
Fare quindi attenzione nel caso si utilizzi un modulo di assegno che è stato ritirato in banca da molto tempo e verificare se l’assegno reca la dicitura “non trasferibile”. Se la dicitura non è presente sull’assegno, ricordare di apporla per importi pari o superiori a € 1.000,00.
Le banche, alla luce delle disposizioni di legge, consegnano automaticamente alla clientela assegni con la dicitura prestampata di non trasferibilità.
Chi volesse utilizzare assegni in forma libera per importi inferiori a € 1.000,00, può farlo presentando una richiesta scritta alla propria banca; inoltre per ciascun assegno rilasciato o emesso in forma libera e cioè senza la dicitura “non trasferibile” è previsto dalla legge, a carico del correntista, il pagamento di un’imposta di bollo di € 1,50 che viene assolta direttamente dalla banca.
Libretto al portatore
È vietata l’apertura di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ed è vietato il loro utilizzo anche se aperti in uno Stato estero; i libretti di deposito, bancari e postali, possono essere emessi solo in forma nominativa e cioè intestati a una o più determinate persone.
Per chi detiene ancora libretti al portatore, è prevista una finestra di tempo per l’estinzione, con scadenza il 31.12.2018; resta comunque vietato il loro trasferimento.
Stipendi e retribuzioni
Dal 1.07.2018, è previsto il divieto assoluto di retribuire i dipendenti con denaro contante.
I datori di lavoro o committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione (anticipi compresi) attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Tali regole non si applicano per i collaboratori domestici. |
Quadro sanzionatorio
In caso di violazioni per la soglia dei contanti e degli assegni (come la mancata indicazione della clausola “non trasferibile”) la sanzione varia da € 3.000 a € 50.000.
Per il trasferimento dei libretti al portatore la sanzione può variare da € 250,00 a € 500,00.
La stessa sanzione si applica nel caso di mancata estinzione dei libretti al portatore esistenti entro il termine del 31.12.2018.
Per l’utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti anonimi o con intestazione fittizia la sanzione è in percentuale e varia dal 10 al 40% del saldo.