Il 31.12.2018 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, e quindi entrata in vigore, la Manovra Finanziaria per l'anno 2019. Di seguito sono illustrate le principali misure adottate dal Governo per il sostegno alle famiglie, ricordando che le disposizioni inerenti “Reddito di cittadinanza” e “Riforma pensioni: quota 100” saranno oggetto di separata trattazione nei prossimi numeri della rivista.
Clausola di salvaguardia Iva
Sono bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2019; l’aliquota ridotta del 10% aumenterà al 13% dal 2020 e l’aliquota ordinaria del 22% aumenterà al 25,20% nel 2020 e al 26,50% dal 2021.
Tassazione agevolata per lezioni private e ripetizioni
Dal 1.01.2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali) con aliquota del 15%.
Essendo un’agevolazione è comunque possibile optare per la tassazione ordinaria.
I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.
Detrazione per spese di mantenimento cani guida
È aumentata da € 516,46 a € 1.000,00 la misura della detrazione forfetaria relativa alle spese sostenute dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
Cedolare secca sugli affitti degli immobili commerciali
Per i contratti di locazione, stipulati nel 2019, relativi a locali commerciali, rientranti nella categoria catastale C/1 (fino a 600 mq di superficie, escluse le pertinenze) è possibile optare per l’applicazione della cedolare secca (aliquota 21%).
Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15.10.2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.
Detrazioni recupero edilizio, risparmio energetico, acquisto mobili ed elettrodomestici e bonus verde
Anche per il 2019, sono confermate le detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (a seconda dei casi, 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%), di recupero edilizio (50%) e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (50%).
Per poter fruire della detrazione relativamente a tale ultima tipologia di spese, sostenute nel 2019, è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dal 1.01.2018. |
È prorogata per il 2019 anche la detrazione Irpef del 36%, su una spesa massima di € 5.000,00 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario o detentore dell’immobile sul quale sono effettuati interventi di:
- “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
- realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
Investimenti nel capitale sociale di start-up innovative
Per il 2019, le aliquote delle detrazioni (Irpef) previste a favore di chi investe nel capitale sociale di una start-up innovativa aumentano dal 30% al 40%. Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale e del settore energetico.
Proroga mobilità in deroga
Il trattamento di mobilità in deroga è concesso, nel limite massimo di 12 mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1.12.2017 al 31.12.2018 e non hanno diritto all’indennità di disoccupazione denominata “Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego” (NASpI).
A tali lavoratori, dal 1.01.2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale, da comunicare al Ministero del Lavoro e all’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del lavoro (ANPAL).
Congedo obbligatorio del padre lavoratore
Il congedo obbligatorio retribuito, da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è prorogato anche per l’anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1.01.2019 al 31.12.2019, nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31.12.2018).
Anche per il 2019, inoltre, il lavoratore può fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Tutela e sostegno della maternità
In alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità, è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Maternità e smart working
I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in modalità agile formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità, ovvero dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità.
Sport bonus
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, spetta un credito d’imposta del 65%.
Il credito d’imposta spettante è riconosciuto nel limite del 20% del reddito imponibile ed è ripartito in 3 quote annuali di pari importo.
I soggetti che effettuano tali erogazioni liberali non possono cumulare il credito d’imposta con altra agevolazione fiscale prevista a fronte delle medesime erogazioni. |
Bonus-malus emissioni CO2 autovetture nuove
Sono stati introdotti disincentivi, sotto forma di imposta, per l’acquisto di autovetture nuove con emissioni di CO2 superiori a determinati limiti e incentivi per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni.
Bonus emissioni CO2 autovetture nuove
Ai soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dal 1.03.2019 al 31.12.2021 un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1) nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000,00 (Iva esclusa) è riconosciuto:
- un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, pari a € 6.000,00 per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a € 2.500,00 per CO2 g/Km tra 21 e 70;
- un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, pari a € 4.000,00 per CO2 g/Km tra 0 e 20 e pari a € 1.500,00 per CO2 g/Km tra 21 e 70.
Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale. |
Tassa emissioni CO2 autovetture nuove
È previsto inoltre a carico dell’acquirente, anche in leasing, di un veicolo destinato al trasporto di persone, avente al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente (categoria M1) nuovo di fabbrica il pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dal 1.03.2019 al 31.12.2021, così determinato:
- € 1.100,00 per CO2 g/Km tra 161 e 175;
- € 1.600,00 per CO2 g/Km tra 176 e 200;
- € 2.000,00 per CO2 g/Km tra 201 e 250;
- € 2.500,00 per CO2 g/Km superiore a 250.
- è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato;
- non si applica ai veicoli per uso speciale;
- è versata tramite modello F24 dall’acquirente richiedente l’immatricolazione.
Detrazione per l’acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica
Per i soggetti che sostengono dal 1.03.2019 al 31.12.2021 spese relative all’acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli ad energia elettrica, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino ad un massimo di 7 kW, è riconosciuta una detrazione:
- pari al 50% delle spese sostenute;
- calcolata su un ammontare complessivo non superiore a € 3.000,00;
- ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo;
- applicabile anche alle spese documentate rimaste a carico del contribuente per l’acquisto o posa in opera di infrastrutture di ricarica sulle parti comuni di edifici condominiali.
Tassa automobilistica per i veicoli storici
Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29 anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50%.
Incentivi rottamazione per acquisto motoveicoli non inquinanti
Ai soggetti che nel 2019 acquistano in Italia, anche in leasing, un ciclomotore o una moto nuovi, a 2 ruote, elettriche o ibride, di potenza inferiore o uguale a 11kW (rientranti nelle categorie L1 e L3) e rottamano un veicolo delle stesse categorie di cui sono proprietari o utilizzatori da almeno 12 mesi, spetta un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino a un massimo di € 3.000,00, nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria Euro 0, 1 e 2.
Riduzione Imu-Tasi per immobili concessi in comodato
La riduzione del 50% della base imponibile dell’Imu e della Tasi prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il 1° grado che li utilizzano come abitazione principale è estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori.