Durante la conversione in legge del Decreto Agosto (D.L. 104/2020) è stata rettificata la normativa in tema. Inoltre, il successivo Decreto Ristori ha allargato l'ambito di applicazione anche al caso in cui sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica del figlio convivente minore di 16 anni a causa delle chiusure del Governo per contrastare il diffondersi dell'emergenza Covid-19. Tuttavia, per figli di età compresa tra 14 e 16 anni, il diritto di astenersi dal lavoro per la mancata possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile, non comporta alcuna corresponsione di retribuzione o indennità.
In particolare, l’art. 5 del provvedimento disciplina la possibilità, per un genitore con figlio convivente minore di 14 anni in quarantena per contatti nell’ambito scolastico, nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base, attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati o all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, di utilizzare il lavoro agile oppure di fruire di un congedo indennizzato al 50%.
Aspetti pratici del congedo
Trattamento economico: per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall’art. 23 D. Lgs. 151/2001, ad eccezione del c. 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Limite di spesa: il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L’Inps provvede al monitoraggio del limite di spesa.
Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’Inps non prende in considerazione ulteriori domande.
Esclusività delle misure
Le misure sono fruibili da uno dei genitori alternativamente all’altro.
Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle due misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure citate.
Limite temporale
Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31.12.2020.