Dal 22.01.2016 sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità durante la malattia i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza è riconducibile a patologie gravi che richiedono terapie salvavita o a stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta. Le patologie devono risultare da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare. Per beneficiare dell'esclusione dell'obbligo di reperibilità, l'invalidità deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%.
Obblighi di comunicazione e certificazione della malattia Il lavoratore deve comunicare tempestivamente al datore di lavoro lo stato di malattia. Tale obbligo è distinto rispetto all’invio della...