E' tempo di “730”

Tutte le decisioni da assumere

Sono trascorsi più di 30 anni dal suo esordio e non si può dire che il modello 730 abbia deluso le aspettative, così come furono ben sintetizzate in un titolo del dicembre 1993 (la Repubblica): “La dichiarazione dei redditi del futuro si chiama 730”. Da allora in poi, dopo aver mandato in pensione il modello 740 semplificato, il “730” è stato utilizzato dalla stragrande maggioranza dei contribuenti italiani per dichiarare al Fisco i propri redditi: un dovere che continuerà anche quest'anno, peraltro con alcune novità.


Chi può presentare il modello 730
Possono utilizzare il modello 730/2025 i contribuenti che nell’anno 2024 abbiano percepito almeno uno dei redditi appartenenti alle seguenti categorie:
  • redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva (es.: lavoro autonomo occasionale);
  • redditi diversi (es. redditi di terreni e fabbricati situati all’estero);
  • alcuni redditi assoggettabili a tassazione separata, a imposta sostitutiva e le plusvalenze di natura finanziaria: si amplia, in questo modo, la platea dei soggetti ammessi all’utilizzo del modello 730 in quanto, da quest’anno, è possibile dichiarare alcune fattispecie di reddito per le quali in passato era necessario presentare il modello Redditi PF o sottoporle a tassazione ordinaria tra i redditi diversi nel modello 730. 
Al modello 730/2025 sono stati aggiunti due nuovi quadri (M e T) che consentono alle persone fisiche non titolari di partita Iva di dichiarare anche i redditi soggetti a tassazione separata, a imposta sostitutiva o derivati da plusvalenze di natura finanziaria. Tra queste tipologie di reddito citiamo:
le indennità e le anticipazioni percepite per la cessazione dei rapporti di agenzia, per la cessazione dalle funzioni notarili e degli sportivi professionisti al termine dell’attività sportiva; 
  • le indennità e le plusvalenze per le quali non si desideri optare per la tassazione ordinaria come, ad esempio, le indennità spettanti a titolo di risarcimento, anche di tipo assicurativo, dei danni consistenti nella perdita di redditi relativi a più anni, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di terreni edificabili, le plusvalenze e le altre somme percepite nei procedimenti di esproprio, le indennità per la perdita dell’avviamento;
  • le somme relative ai rimborsi di oneri per i quali si è fruito, in passato, della detrazione dall’imposta e delle somme relative al rimborso di oneri dedotti in periodi precedenti dal reddito complessivo;
  • i redditi percepiti in qualità di erede o di legatario, gli emolumenti arretrati di lavoro dipendente di anni precedenti e le indennità e le anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o per lavori a progetto assoggettabili a tassazione separata;
  • i redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva come quelli di fonte estera, diversi da quelli che concorrono a formare il reddito complessivo, percepiti direttamente senza la partecipazione di intermediari, sempre che non si voglia optare per la tassazione ordinaria;
  • i proventi delle obbligazioni non assoggettabili ad imposta sostitutiva, i proventi derivanti da depositi in garanzia, i bonus e le stock options, i proventi derivanti da attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, i compensi per le lezioni private;
  • i redditi diversi di natura finanziaria, tra cui quelli da criptoattività soggetti all’imposta sostitutiva del 26%.
La misura dell’ampliamento della platea dei fruitori del modello 730 non è detto che produrrà necessariamente una semplificazione per i contribuenti i quali, se percettori dei nuovi redditi ammessi, in particolare quelli soggetti a tassazione separata, se vorranno effettuare un calcolo di convenienza al fine di optare, se consentito, per la tassazione ordinaria (facendoli confluire nel reddito complessivo, assoggettato alle aliquote Irpef per scaglioni) o mantenere la tassazione separata (le cui modalità di calcolo e le aliquote, spesso agevolate, variano a seconda della tipologia di reddito), dovranno, prudentemente, rivolgersi ad un Commercialista o ad un Caf.

Vantaggi
Il 730 rimane certamente il modello di dichiarazione dei redditi più semplice, soprattutto per i lavoratori dipendenti e per i pensionati, soprattutto perché nella sua versione “precompilata” non richiede calcoli e perché consente di ottenere il rimborso delle imposte a credito direttamente in busta paga o nella rata della pensione, rispettivamente a partire dai mesi di luglio e di agosto/settembre. Viceversa, nel caso di imposte risultanti a debito, le stesse verrebbero trattenute in busta paga o sulla pensione degli stessi mesi. Un altro punto a favore del 730 è dato dalla minore documentazione da conservare: il contribuente, ad esempio, non deve più conservare scontrini e fatture riguardanti le spese mediche già presenti nel modello precompilato ma solo gli eventuali giustificativi che si riferiscono alle spese mediche eventualmente aggiunte. Infine, e non è cosa di poco conto, se il 730, nella sua versione precompilata, viene presentato senza apporre modifiche, nessun controllo documentale sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate.

Utilità del modello 730 precompilato
Anche quest’anno, dal 30.04, l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti la dichiarazione, già compilata, direttamente sul sito Internet all’indirizzo www.agenziaentrate.gov.it, in essa sono contenuti i dati:
  • indicati nella Certificazione Unica;
  • dei familiari a carico;
  • degli oneri deducibili e detraibili (come spese sanitarie, interessi sui mutui, premi assicurativi, contributi versati a forme di previdenza complementare, spese di istruzione, ecc);
  • dei terreni e dei fabbricati (i dati sono quelli dell’anno precedente, per cui in caso di variazione (ad esempio nuovi canoni di locazione) vanno aggiornati a cura del contribuente;
  • i crediti d’imposta (ad esempio, quelli delle varie ristrutturazioni edilizie).
Il consiglio è, comunque, quello di controllare bene che i dati siano tutti presenti, ed eventualmente integrarli. Non è raro, infatti, che datori di lavori o altri sostituti d’imposta trasmettano all’Agenzia delle Entrate dati incompleti. C’è anche il caso, poi, che alcuni redditi, come quelli derivanti dalle attività occasionali o dei terreni e dei fabbricati potrebbero non essere presenti nel 730 precompilato. Mentre, sul versante oneri detraibili, l’attenzione va prestata ad alcune spese delle quali l’Agenzia potrebbe non essere stata totalmente in possesso come, eventualmente, gli interessi passivi sul mutuo, le spese di istruzione, le spese di ristrutturazione. Un’occhiata particolare va data anche alle spese mediche, non sempre in linea. 
C’è da dire che chi si rivolge a un Caf o a un commercialista deve sempre esibire la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, anche perché i Caf o i commercialisti hanno l’obbligo di verificare che i dati indicati nel modello 730 siano conformi ai documenti esibiti, rispondendone in proprio. 
Il modello alla fine contiene sia la liquidazione delle imposte, sia un prospetto con la sintetica indicazione dei dati contenuti nella dichiarazione precompilata con l’indicazione delle fonti di provenienza e le informazioni incomplete che non possono essere state utilizzate.
Per accedere al proprio modello 730 precompilato occorre utilizzare una delle consuete forme di identificazione:
  • lo SPID (sistema pubblico d’identità digitale);
  • la carta d’identità elettronica (CIE);
  • la carta nazionale dei servizi (CNS).

Unica dichiarazione per i coniugi
Se entrambi i coniugi possiedono solo redditi tra quelli consentiti per la presentazione del modello 730 è ammessa la dichiarazione in forma congiunta.

Presentazione
La scadenza per la presentazione del modello 730/2025, Redditi 2024, è fissata al 30.09.2025, termine che si allunga al 25.10 nel caso si debba effettuare un’integrazione e al 10.11 nell’ipotesi di rettifiche.
La presentazione può avvenire con diverse modalità alternative:
  • direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Dopo aver verificato con attenzione che i dati presenti nel 730 precompilato siano corretti e completi e se il modello non richiede nessuna correzione o integrazione, il contribuente può accettarlo senza modifiche. Se, invece, alcuni dati risultano non corretti o incompleti occorre procedere alle modifiche, integrazioni e aggiunte necessarie a rendere la dichiarazione veritiera. In quest’ultimo caso viene prodotto un nuovo modello 730 e un nuovo modello con i nuovi risultati della liquidazione;
  • direttamente al proprio sostituto d’imposta;
  • presso un CAF o un professionista abilitato (commercialista).
Per questi ultimi 2 casi i termini di presentazione sono i seguenti:
  • 16.06.2025 (il 15 è domenica), per le dichiarazioni presentate al Caf/professionista o al sostituto entro il 31.05.2025;
  • 30.06.2025 (il 29 è domenica), per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 1.06 al 20.06.2025;
  • 23.07.2025, per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 21.06 al 15.07.2025;
  • 15.09.2025, per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 16.07 al 31.08.2025;
  • 30.09.2025, per le dichiarazioni presentate al sostituto d’imposta, Caf o professionista dal 1.09 al 30.09.2025.

Riguardo l'autore

Antonio Bevacqua

Antonio Bevacqua

Area: Fiscale e societario