Tari ridotta per le zone non raggiunte dal servizio di raccolta. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con l'Ordinanza 25.01.2023, n. 2374. La riduzione è applicabile a prescindere dal fatto che l'Amministrazione comunale sia o meno responsabile dell'inefficienza del servizio. Tuttavia, la prova del disservizio deve essere fornita dal contribuente e non dal Comune, così come statuito dalla stessa Corte di Cassazione nella sentenza 22.02.2023, n. 5433.
Quadro normativo Secondo quanto previsto dall’art. 59, c. 2 D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, fermo restando il potere di determinazione dei perimetri entro i quali è obbligatoriamente istituito il...