Il conguaglio derivante dal risultato (a debito o a credito) del modello
730 deve essere effettuato sulle retribuzioni del mese di luglio per il
saldo e il primo acconto e di novembre per il secondo o unico acconto.
Gli importi possono essere trattenuti anche mediante rateizzazione, se richiesta dal lavoratore dipendente nella dichiarazione, con l'applicazione degli interessi dello 0,33% mensile.
I sostituti d'imposta (i datori di lavoro), per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri dipendenti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati.
Nel caso di incapienza della retribuzione per gli importi dovuti, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni successive, con applicazione degli interessi pari allo 0,40% mensile.
Gli importi possono essere trattenuti anche mediante rateizzazione, se richiesta dal lavoratore dipendente nella dichiarazione, con l'applicazione degli interessi dello 0,33% mensile.
I sostituti d'imposta (i datori di lavoro), per effettuare i conguagli a partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, devono tener conto dei risultati contabili delle dichiarazioni 730 dei propri dipendenti, evidenziati nei modelli 730-3 che hanno elaborato o nei modelli 730-4 trasmessi dai Caf o dai professionisti abilitati.
Nel caso di incapienza della retribuzione per gli importi dovuti, la parte residua è trattenuta dalle retribuzioni successive, con applicazione degli interessi pari allo 0,40% mensile.
Obbligo Il datore di lavoro, anche se non presta assistenza fiscale, è obbligato ad effettuare i conguagli derivanti dal risultato contabile delle dichiarazioni Mod. 730. IN CASO...