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Conciliazione lavoro- famiglia nel “Decreto Rilancio”

Il cosiddetto “Decreto Rilancio” è stato così ribattezzato dal Governo Conte proprio perché nato con l'ambizione di far ripartire un Paese duramente colpito dal Covid-19.
Tra le varie misure di natura economica e sociale in esso contenute, alcune, molto interessanti, riguardano il delicato tema della conciliazione lavoro famiglia. Vediamo i punti più interessanti.


Lavoro agile
Fino alla cessazione dello stato di emergenza, i dipendenti del settore privato con un figlio di età inferiore a 14 anni, avranno diritto a svolgere la loro prestazione in smart working, anche in assenza di accordi individuali, a patto che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Inoltre, ciò sarà consentito a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa.
è anche ammessa la possibilità di utilizzare strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora essi non siano forniti dalla parte datoriale. Nel settore pubblico, invece, lo smart working potrà trovare applicazione in qualsiasi rapporto di lavoro fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31.12.2020.

Congedi per i genitori
A decorrere dal 5.03 e fino al 31.07.2020 i lavoratori del settore pubblico e privato con figli di età non superiore a 12 anni possono fruire di un congedo straordinario per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni.
Il congedo, coperto da contribuzione figurativa ed indennizzato al 50% della retribuzione, è riconosciuto alternativamente ad entrambi i genitori purchè nel nucleo familiare l’altro genitore non risulti beneficiario di strumenti di sostegno al reddito dovuti a sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure sia disoccupato o non lavori.
Il suddetto limite anagrafico non si applica in riferimento ai figli affetti da disabilità grave ex art. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado, oppure ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.
Inoltre, i lavoratori dipendenti con figli di età non superiore a 16 anni hanno diritto ad astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia o delle attività scolastiche, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa.
 
I contributi figurativi sono quelli riconosciuti, senza onere finanziario a carico del lavoratore, nei periodi in cui l’assicurato non ha svolto l’attività lavorativa per cause indipendenti dalla sua volontà. Essi sono computabili a tutti gli effetti ai fini pensionistici.dell'approfondimento

Voucher baby sitting - Bonus iscrizione centri estivi
Fino al 31.07.2020, in alternativa al congedo straordinario, per i lavoratori del settore privato è previsto un bonus per l’acquisto di servizi di baby sitting riguardanti l’assistenza e la sorveglianza di bambini fino a 12 anni di età nel limite complessivo di € 1.200 erogato mediante il Libretto famiglia.
Tale bonus, in alternativa, è erogato direttamente al lavoratore che ne faccia richiesta per l’iscrizione ai servizi socio educativi, ai centri con funzione educativo-ricreativa, ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Il bonus per i servizi baby sitting è esteso poi al personale sanitario operante nel settore pubblico o privato accreditato fino ad un tetto massimo di € 2.000,00.

Permessi ex art. 33 L. 104/92
In aggiunta a 3 giorni di permesso mensili ai sensi dell’art. 33 L. 104/92, sono riconosciuti ulteriori 12 giorni complessivi da fruire nei mesi di maggio e giugno 2020 (salvo proroghe).
Per il personale sanitario e di polizia locale tali permessi aggiuntivi sono accordati compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende e degli enti di appartenenza.

Tutela della disabilità
Fino al 31.07.2020 per i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, affetti da gravi patologie o disabilità, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle autorità sanitarie o dal medico di assistenza primaria è equiparato al ricovero ospedaliero.

Riguardo l'autore

Giovanni Pugliese

Giovanni Pugliese

Area: Diritto del lavoro - Immigrazione - Pari opportunità