Il nostro Paese ha recepito la disciplina giuridica (D.L. 162/2019) riguardante le “Comunità Energetiche Rinnovabili”, cercando così di fornire una risposta alla crisi energetica e all'inquinamento ambientale.
Le CER
Previste da una Direttiva Europea (RED II 2018/2001/UE), le CER - Comunità Energetiche Rinnovabili, sono costituite da aggregazioni tra imprese, attività commerciali e cittadini che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti in condivisione per la produzione e l’autoconsumo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
La diffusione
In Europa lo sviluppo delle Energy Communities parte già negli anni ’70 con l’installazione in Danimarca di alcuni impianti eolici realizzati da gruppi di cittadini con l’obiettivo di valorizzare le energie rinnovabili e si diffonde poi nelle vicine Germania e Belgio. È solo, però, negli anni 2000 che le Comunità Energetiche Rinnovabili conoscono un notevole impulso grazie alle politiche europee.
Anche l’Italia, prima ancora che le attuali norme ne dettassero la disciplina, ha fornito esempi di cooperazione nel campo dello sfruttamento dell’energia. Risale addirittura alla fine dell’800 la prima forma di comunità energetica, costituita a Morbegno, in Valtellina, laddove ancor oggi oltre 10.000 utenti ricevono l’energia prodotta da impianti idroelettrici. Altri esempi risalenti ai primi decenni del ‘900 si riferiscono a cooperative fondate in Friuli, Alto Adige e Valle d’Aosta.
Secondo i dati attuali, Rapporto Legambiente, sono 100 le CER complessivamente mappate negli ultimi 3 anni, di cui 1/3 effettivamente operative ed il rimanente in fase di progetto o di costituzione.
La costituzione di una CER
Per creare una Comunità Energetica occorre procedere alla sua costituzione in una forma giuridica che non sia caratterizzata da scopo di lucro, solitamente quella dell’associazione o della società cooperativa, ma anche quella del consorzio, dell’ente del Terzo Settore, del partenariato, ad iniziativa di coloro che saranno gli associati o i soci, siano essi persone fisiche, piccole o medie imprese, enti territoriali o amministrazioni pubbliche locali.
Secondo la normativa vigente una Comunità Energetica Rinnovabile è un soggetto giuridico autonomo:
- che si basa sulla partecipazione aperta e volontaria;
- i cui azionisti o membri che esercitano il potere di controllo sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.
Lo statuto
Dunque il primo passo è costituito dall’approvazione di uno statuto in cui vengano esplicitati gli obiettivi ambientali, economici e sociali; le regole di ingresso, partecipazione e recesso; i requisiti, i diritti e i doveri dei membri; i criteri per la ripartizione dei benefici derivanti dagli incentivi. I membri della CER devono possedere, o avere la disponibilità, di 1 o più impianti di generazione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili ed appartenere alla stessa cabina di trasformazione primaria.
Gli incentivi
Una volta messo in esercizio l’impianto, la comunità può anche beneficiare degli incentivi previsti per l’energia condivisa, registrandosi e rivolgendo apposita istanza al GSE - Gestore dei Servizi Energetici. Tali incentivi sono riconosciuti solo per l’energia consumata dai membri della Comunità nella stessa fascia oraria di produzione. Ove la produzione sia superiore al consumo, per l’energia eccedente che viene messa in rete, viene riconosciuto alla comunità il solo valore economico dell’energia, senza ulteriori benefici. L’energia può anche essere immagazzinata per essere poi utilizzata quando le fonti rinnovabili (esempio la notte per i pannelli fotovoltaici) non possono essere utilizzate.
I membri
I membri della Comunità mantengono i loro diritti di cliente finale del mercato, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica, e possono uscire dalla Comunità quando lo desiderano.
La ripartizione dei ricavi fra i membri della Comunità avviene secondo le regole, di diritto privato, tra gli stessi stabilite.
Il meccanismo pratico prevede che i membri della Comunità continuino a pagare per intero la bolletta al proprio fornitore di energia elettrica, ricevendo poi, periodicamente dalla Comunità stessa un compenso, esentasse, per la condivisione dei benefici garantiti alla Comunità.