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Ciò che rimane dei bonus edilizi

La L. 23.05.2024, n. 67 (in vigore dal 29.05.2024) ha convertito, con modificazioni, il D.L. 39 deliberato dal Governo nello scorso mese di marzo, dettando regole piuttosto restrittive nel tentativo di porre un argine agli effetti, almeno a quelli futuri, determinatisi in maniera pesante sulla spesa che le casse statali dovranno sostenere per far fronte alle agevolazioni fiscali concesse in materia. 


Il principale giro di vite riguarda le detrazioni d’imposta afferenti le spese sostenute nel 2024 per gli interventi edilizi compresi nei benefici riguardanti il “Superbonus”, il “Bonus barriere architettoniche” e il “Sismabonus”: tali detrazioni non saranno più fruibili nelle 4 o 5 quote annuali previste originariamente, perchè d’ora in poi dovranno essere “spalmate” in 10 anni.
Inoltre, dal 29.05.2024 scorso, data di entrata in vigore delle nuove norme, le residue quote non ancora detratte nella dichiarazione dei redditi non potranno essere più eventualmente cedute, per cui o si continuerà a scontarle nei Modelli Redditi e 730 o si perderanno.

La scure del Fisco è calata anche sull’ammontare del cosiddetto “bonus ristrutturazioni”. Invero, per tale agevolazione era stata già prevista la riduzione della detrazione secondo il seguente calendario:
  • fino al 31.12.2024, detrazione ammessa del 50%;
  • dal 1.01.2025 al 31.12.2027, detrazione ammessa del 36%;
  • dal 1.01.2028 al 31.12.2033, detrazione ammessa del 30%.
Un orizzonte temporale un po’ troppo lungo per escludere che ulteriori modifiche siano applicate in futuro.

Tra le altre misure si registra la penalizzazione delle comunicazioni di cessione del credito e dello sconto in fattura effettuate in ritardo o errate: non ci sarà infatti alcuna possibilità di sanarle. Diversamente, per le spese di efficientamento energetico e di sicurezza antisismica viene introdotto l’obbligo di invio di ulteriori apposite comunicazioni.

In presenza di debiti fiscali, poi, non sarà più possibile compensare i bonus edilizi.
Una particolare disciplina è stata varata per gli interventi “superbonus” effettuati su immobili colpiti da terremoti, introducendo un tetto di spesa di 400 milioni per il 2024 con riguardo alle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) e di 35 milioni per le altre aree colpite dal sisma.

Per gli interventi edilizi effettuati sugli immobili direttamente utilizzati per le proprie attività statutarie, gli Enti del Terzo Settore avranno a disposizione un fondo di dotazione di 100 milioni. Il provvedimento contenente modalità di fruizione e istanza è annunciato di prossima pubblicazione.

Un duro colpo è stato assestato nei riguardi di banche, Poste e tutti gli altri intermediari destinatari dei crediti d’imposta ceduti, un fatto che non mancherà di riverberarsi sull’intero sistema delle agevolazioni per i maggiori costi e i diversi calcoli di convenienza che gli istituti affronteranno o dovranno fare. Dal 1.01.2025, infatti, tali soggetti non potranno più effettuare compensazioni tra i crediti d’imposta derivanti dai bonus e gli importi dovuti all’Inps e all’Inail per contributi previdenziali e assicurativi e se i crediti risultano acquistati ad un prezzo inferiore al 75% del loro valore la ripartizione delle quote dovrà avvenire, dal 2025, in 6 anni.

Infine, i Comuni sono stati autorizzati e incentivati a fornire segnalazioni alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle Entrate sullo stato e dunque sulla spettanza delle agevolazioni che riguardano gli interventi di riqualificazione energetica ed antisismica (superbonus). Per il loro impegno, agli Enti locali verrà riconosciuta un’indennità pari alla metà delle maggiori somme riscosse a titolo definitivo per tributi e sanzioni.

Bonus edilizi in pillole
Superbonus
Nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate viene definito “Superbonus” l’agevolazione fiscale (art. 119 D.L.d n. 34/2020) che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1.07.2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici ai quali si affiancano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici.
La legge di Bilancio 2022 ha previsto scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.
In particolare, il Superbonus spetta fino al 31.12.2025, nelle seguenti misure:
  • 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025;
per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, comprendendo gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

Bonus Ristrutturazioni
L’agevolazione fiscale sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio consiste in una detrazione dall’Irpef, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo non superiore a € 48.000,00 per ciascuna unità immobiliare.
Per le spese sostenute fino al 31.12.2024, il beneficio è elevato al 50% e il limite massimo di spesa è innalzato a € 96.000,00 per unità immobiliare.

Detrazione, sconto in fattura, cessione
I beneficiari delle varie detrazioni possono optare, in alternativa all’utilizzo diretto nella propria dichiarazione dei redditi:
  • per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito d’imposta;
  • per la cessione di un credito d’imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.
Le cessioni del credito sono effettuate a favore di:
  • banche e intermediari finanziari iscritti all’albo
  • società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo
  • imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Tale alternativa non è più possibile dal 17.02.2023 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ma solo per le spese agevolabili con il “superbonus” ed a particolari condizioni di comunicazione, asseverazione, ecc., già adottate.

Riguardo l'autore

Antonio Bevacqua

Antonio Bevacqua

Area: Fiscale e societario