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Assicurazioni

Vademecum, piccole utili delucidazioni

Il mondo assicurativo è vasto e complicato ma ci sono delle informazioni e dei piccoli accorgimenti che possono essere utili a tutti nella gestione delle proprie posizioni assicurative. Entriamo del dettaglio.


Disdetta rami danni
Le assicurazioni relative ai rami danni (per intenderci, polizze infortuni, polizze casa, polizze di Responsabilità Civile, ecc…tutto quello che non è RCA e Vita) necessitano sempre e comunque di disdetta, o via Pec, o via raccomandata o con consegna a mano ma, ovviamente, le varie normative che si sono susseguite negli anni non hanno fatto altro che complicare e rendere opinabile il tutto. Occorre innanzitutto controllare se il vostro contratto è annuale o poliennale e se vi è stata inserita la clausola del tacito rinnovo.
 
La disdetta deve sempre essere esercitata 60 giorni prima anche se alcune compagnie sulle loro condizioni possono avere specificato 90 o 30 giorni prima.

Se il contratto è poliennale le agenzie dovranno indicare in polizza in modo chiaro la misura dello sconto applicato con l’avvertenza che il consumatore, se ha intenzionalmente deciso di beneficiare dello sconto non potrà recedere dal contratto per i primi 5 anni.
Se il contratto è annuale, invece, occorre inviare la disdetta 30, 60 o 90 giorni prima in base alle condizioni di polizza. Ormai quasi tutte le compagnie hanno i 30 giorni di disdetta. Attenzione al tacito rinnovo! Se c’è la compagnia di anno in anno vi manda a chiamare per la scadenza altrimenti se non c’è il contratto recede in maniera automatica.

Facoltà di recesso
Molti non sanno che non solo i clienti possono recedere dai contratti ma anche le Compagnie assicurative.
Per il ramo RCA, tendenzialmente con una cospicua presenza di sinistri, la Compagnia manda disdetta direttamente all’assicurato.
Essendo però un contratto obbligatorio ed esistendo “l’obbligo a contrarre da parte delle Compagnie” queste ultime, qualora il cliente non voglia andarsene, sono obbligate a tenersi il rischio ma con il massimale minimo di legge (che attualmente è € 6.000.000 per sinistro diviso tra € 5.000.000 per le persone ed € 1.000.000 per le cose).
Per i rami danni la Compagnia può mandare regolare disdetta qualora non voglia più assumersi il rischio (di solito quando c’è una forte frequenza di sinistri); il cliente deve provvedere, se volesse ancora essere coperto, ad andare presso un’altra Compagnia.

Polizze obbligatorie
Le uniche polizze obbligatorie sono quelle relative alla:
  • circolazione (RCA);
  • polizze per i professionisti iscritti ad un ordine (punto successivo);
  • polizze con vincoli e leasing vari;
  • polizze fideiussorie.
Diventano obbligatorie anche le coperture assicurative richieste in uno specifico contratto di vendita o locazione.

Obbligatorietà di stipula polizze RC per professionisti
Dal 15.08.2013 sono obbligatorie le polizze per i liberi  professionisti iscritti ad un ordine. La polizza è a carico del professionista.
Le Compagnie possono decidere se assumersi il rischio o meno, quindi è consigliabile rivolgersi sia al proprio consulente di fiducia sia al proprio Ordine professionale che spesso fa convenzioni vantaggiose dal punto di vista economico.

Decadenza disdetta RCA
La disdetta RCA non più obbligatoria dal 1.01.2013 se il contratto prevede la clausola del tacito rinnovo (quasi tutte ce l’hanno).
Viene comunque mantenuto operante il periodo di tolleranza di 15 giorni della copertura assicurativa.

Abolizione sanzione per mancata esposizione del contrassegno assicurativo
Con l’abolizione della disdetta per le polizze RCA è sparito un altro tassello, la tolleranza di circolare per i 15 giorni successivi alla scadenza assicurativa del contratto non è solo per la copertura assicurativa ma anche per il contrassegno assicurativo: in sintesi, prima le forze dell’ordine potevano comminarvi una multa di circa € 41,00 qualora sprovvisti nell’immediato del tagliandino in quei 15 giorni di tolleranza, ora non più.
Se vi dovessero comminare questa multa potete chiederne l’annullamento (senza fare riscorso) in base all’art. 22 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17.12.2012 che ha modificato il D.L n. 209 del 7.09.2009. Con la legge di Stabilità del 2016 il certificato assicurativo può essere anche in forma digitale o anche una stampa non originale del formato digitale stesso e non va più esposto al parabrezza.

Leggere sempre le condizioni di polizza
Il contratto non lo fa solo il prezzo, ma soprattutto le condizioni di polizza. Lo so, è noiosissimo leggerele, ma, una volta firmato il contratto, il cliente dichiara la presa visione di tutto. Ribadisco, la legge non ammette ignoranza. Piuttosto siate noiosi e chiedete fino allo sfinimento le varie clausole.
Quando avrete chiaro il tutto potrete fare al meglio i paragoni tra i preventivi che avete in mano, per qualsiasi ramo assicurativo.
Scoperti, franchigie, limiti di indennizzo, massimo annuale risarcibile, rivalse, massimali sono cose che dovete imparare a masticare per avere chiaro al meglio il vostro contratto. E ricordatevi che non solo il premio fa la differenza ma anche la consulenza ed un aiuto in caso di effettivo bisogno.

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Elisa Marchi

Elisa Marchi

Area: Assicurazione