Della principale novità in materia di maternità introdotta a partire dal 2019, ossia della possibilità di posticipare il congedo obbligatorio interamente al periodo successivo al parto, ne abbiamo già evidenziato potenzialità e limiti nel numero di Marzo di questa rivista.
Quella non è l'unica novità entrata in vigore a gennaio 2019 per i neo genitori nell'intento di migliorarne le condizioni e conciliare meglio famiglia e lavoro.
Sono state previste misure anche a favore dei padri lavoratori nonché in materia di bonus bebè.
Congedo obbligatorio di paternità
Introdotto in via sperimentale dal 2013 al 2018, il congedo obbligatorio di paternità viene prorogato anche per il 2019 e viene ulteriormente esteso nella sua durata, in linea con le richieste che l’Unione Europea ha formulato a più riprese.
Di cosa si tratta? Presto detto: il padre lavoratore dovrà fruire di un congedo obbligatorio di 5 giorni, oltre ad un giorno ulteriore (quest’ultimo, facoltativo in sostituzione di un giorno di congedo spettante alla madre), entro i primi 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Il congedo potrà essere fruito continuativamente oppure frazionatamente, a libera scelta del lavoratore interessato, anche contemporaneamente al congedo materno. Nel caso di parto plurimo la durata complessiva del congedo non cambia. Per le giornate di congedo il padre lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione; l’indennità è a carico dell’Inps ma viene anticipata dal datore di lavoro nella busta paga relativa al mese in cui si è verificata l’assenza, e dà diritto alla copertura previdenziale con contribuzione figurativa. Nonostante l’assenza, per tali giornate spetta l’assegno per il nucleo familiare.
Il padre lavoratore può fruire del congedo obbligatorio (e di quello facoltativo) in costanza di rapporto lavorativo oppure nel periodo di disoccupazione o, ancora, durante la fruizione del trattamento di cassa integrazione salari. In questi periodi, però, i trattamenti non si cumulano fra loro, quindi verrà riconosciuto soltanto il trattamento economico per congedo di paternità (che, comunque, è il più favorevole tra quelli in questione).
Per i periodi di congedo in costanza di rapporto di lavoro non è richiesta alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei citati contributi figurativi per il diritto alla pensione, mentre per i periodi corrispondenti al congedo verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, sono da considerarsi utili ai fini pensionistici solo a condizione che l’interessato possa far valere almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro. I periodi di congedo vengono computati nell’anzianità di servizio e sono utili ai fini della maturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive.
Per poter fruire del congedo il padre lavoratore deve semplicemente darne comunicazione in forma scritta al proprio datore di lavoro con almeno 15 giorni di preavviso, specificando le date in cui intende usufruirne.

Bonus asilo nido
La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, elevato (dai precedenti € 1.000,00) a € 1.500,00 su base annua “il bonus asilo nido” (ovvero “bonus bebè”), prorogandone la spettanza anche per i nati o adottati nel 2019.
La somma viene erogata dall’Inps con cadenza mensile, su 11 mensilità per un importo massimo di € 136,37 cadauna. Il trattamento economico viene incrementato del 20% in caso di secondo figlio.
Il contributo economico è finalizzato al sostenimento del pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici o privati, ma la misura è estesa anche al ricorso a forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini, inferiori ai 3 anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido in quanto affetti da gravi patologie croniche. Pare opportuno evidenziare che l’accesso al “bonus nido” non è compatibile con la detrazione fiscale normalmente riconosciuta per le spese documentate di iscrizione in asili nido sostenute dai genitori; si renderà pertanto necessaria una valutazione di convenienza da parte degli interessati.
L’Inps interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che ne determinano la decadenza: perdita della cittadinanza; decesso del genitore richiedente; decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale; affidamento del minore a terzi. Infine, a favore delle famiglie “green”, la Legge di Bilancio ha previsto l’introduzione della possibilità di ricevere un terreno demaniale in concessione gratuita, almeno ventennale, in caso di nascita del terzo (o più) figlio, con incentivi per l’avvio di un’attività agricola.
Purtroppo, non sono stati più rinnovati, invece, il “voucher baby sitter” nonché gli sgravi contributivi precedentemente previsti per i datori di lavoro che concedono il part-time o lo smart working. Riguardo tale ultima tipologia contrattuale, va piuttosto evidenziato che dal 2019 è stato introdotto l’obbligo per i datori di lavoro che stipulino accordi collettivi di smart working di dare priorità alle richieste di adesione presentate dalle lavoratrici entro i 3 anni dalla conclusione del congedo di maternità obbligatorio ovvero dai lavoratori con figli portatori di handicap grave.

 

Riguardo l'autore

Bruno Bravi

Titolo: Consulente del lavoro
Contatto: bravi@studiobravi.com