Il Decreto Legge concernente disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza ha previsto una novità anche per coloro che, per raggiungere la pensione, intendono riscattare gli anni di Università. Ne possono beneficiare solo gli under 45 e il periodo da riscattare deve collocarsi nell'ambito temporale di vigenza del metodo contributivo. Il limite dei 45 anni è stato posto per rendere assolutamente impossibile usare il riscatto della laurea per accedere alla pensione anticipata con “Quota 100”.
Novità a partire dal 2019
La prima novità introduce lo sconto sull’onere del riscatto per chi ha meno di 45 anni, l’altra, la possibilità di portare in detrazione il costo sostenuto per il riscatto per il 50% (da suddividersi in 5 quote annuali di uguale valore).
 
Entrambe le novità riguardano solo chi non è in possesso di contribuzione prima del 31.12.1995.
Ne potrà beneficiare anche l’under 45 sottoposto al metodo misto, a condizione che il periodo di laurea da riscattare si collochi in un periodo di applicazione del metodo contributivo.

L’agevolazione assume carattere di stabilità e si affianca alle regole già in essere per il riscatto della laurea che continuano ad essere vigenti (ordinario e gratuito per gli inoccupati).
È utile ricordare che mentre il riscatto ordinario è valido “al diritto pensionistico e alla misura”, il riscatto “light” è valido solo “al diritto pensionistico”, essendo lo stesso limitato al solo computo dell’anzianità contributiva ai fini del raggiungimento del requisito contributivo e non al calcolo della pensione.

Requisiti
I requisiti per il riscatto della laurea “light” nel 2019 sono:
  • avere conseguito il titolo definitivo;
  • non aver svolto attività lavorativa nel corso degli studi universitari;
  • gli anni da riscattare si devono collocare successivamente alla data del 31.12.1995, data di entrata in vigore del metodo di calcolo contributivo.
Non è possibile riscattare i periodi:
  • di iscrizione fuori corso;
  • già coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa o da riscatto non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa ma anche negli altri regimi previdenziali.
Il riscatto può riguardare tutto il periodo o singoli periodi ed è data la facoltà di riscattare due o più corsi di laurea.
L’interessato deve essere titolare di contribuzione (almeno un contributo obbligatorio) nell’ordinamento pensionistico in cui viene richiesto il riscatto (Fondo pensioni lavoratori dipendenti e gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e Fondi sostitutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e Gestione Separata Inps).

Diplomi lauree e titoli accademici riscattabili
Si possono riscattare:
  • i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 3);
  • i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a 4 e non superiore a 6 anni);
  • i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine di un corso di durata non inferiore a 2 anni;
  • i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
  • i titoli accademici introdotti dal Decreto n. 509/1999 (Laurea triennale e Laurea specialistica).
Se il titolo di studio ha valore legale in Italia, si può riscattare anche la laurea conseguita all’estero.

Calcolo dell’onere di riscatto
L’onere del riscatto “light” è determinato dal versamento di un contributo per ogni anno da riscattare utilizzando la “formula agevolata” che si considera nella versione standard per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
Più semplicemente, si moltiplica il 33% (aliquota IVS vigente) per il reddito minimo di riferimento della Gestione Artigiani e Commercianti (per il 2019 è pari a € 15.878,00 - circa € 5.240,00 per ogni anno da riscattare).
 
Art. 2, c. 5-quater D. Lgs. 30.04.1997, n. 184
“La facoltà di riscatto di cui al presente articolo, dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita, fino al compimento del quarantacinquesimo anno di età, anche ai soli fini dell’incremento dell’anzianità contributiva. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda.”

Domanda di riscatto
L’interessato, dopo essersi dotato di PIN, deve presentare la domanda di riscatto della laurea tramite accesso telematico nella sezione blu dei Servizi Online attraverso il seguente percorso: www.inps.it > Per tipologia di utente > Cittadino > Riscatto di laurea.

Pagamento rateale
Gli oneri da riscatto per periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate mensili senza l’applicazione di interessi per la rateizzazione. È confermata la possibilità che l’interessato eserciti la facoltà di estinguere il debito anche in un numero minore di rate e comunque senza applicazione di interessi.
Resta fermo che il pensionato non potrà chiedere il pagamento rateale e che il pensionamento implica la decadenza dal beneficio della rateizzazione eventualmente in corso, con conseguente obbligo di pagamento del capitale residuo in unica soluzione.

Modalità di pagamento dell’onere di riscatto
Il pagamento si effettua utilizzando gli appositi bollettini MAV inviati dall’Inps con il provvedimento di accoglimento.
I bollettini possono essere pagati presso qualsiasi sportello bancario senza costi aggiuntivi e presso tutti gli uffici postali, pagando la commissione postale vigente.
È possibile stampare i bollettini MAV direttamente dal sito seguendo il seguente percorso: www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite.
Si ricorda infine che è possibile, comunicando il numero della pratica e il codice fiscale, effettuare il pagamento anche con le seguenti modalità:
a) rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”;
  1. le tabaccherie che aderiscono al circuito “Reti Amiche”;
  2. gli sportelli bancari di Unicredit Spa (con pagamento in contanti per tutti gli utenti o, per i correntisti Unicredit, anche a debito sul conto corrente bancario);
  3. tramite il sito Internet Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio Banca on line;
b) on line sul sito Internet www.inps.it > Portale dei Pagamenti > riscatti ricongiunzioni e rendite, utilizzando la carta di credito per perfezionare il pagamento;
c) tramite il contact center al numero 803164 gratuito da rete fissa oppure al numero 06164164 da cellulare a pagamento secondo la tariffa prevista dal proprio gestore telefonico (con carta di credito).
In caso di pagamento rateale è possibile richiedere l’addebito diretto su un conto bancario o postale.
L’Inps provvederà all’invio, all’inizio dell’anno solare successivo ai versamenti, di un’attestazione utile ai fini fiscali.
 
  • Il mancato versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato come rinuncia alla domanda.
  • Il tardivo versamento dell’importo in unica soluzione o della prima rata sarà considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, presentata il giorno del versamento tardivo.
  • Il tardivo versamento delle rate successive potrà anch’esso essere considerato, a richiesta e ove consentito dalla normativa, come nuova domanda, con le suddette conseguenze sull’onere.
  • Tuttavia, per non più di 5 volte, il ritardato versamento sarà ritenuto valido, con l’addebito degli interessi di dilazione, se effettuato entro 30 giorni dalla data di scadenza del bollettino.
  • L’interruzione del pagamento rateale dell’onere di riscatto comporta l’accredito di un periodo contributivo di durata proporzionale all’importo del capitale versato.

Riguardo l'autore

Remo Redeghieri

Titolo: Dottore Commercialista - Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova; Revisore Legale dei Conti; Giornalista pubblicista - Ordine dei Giornalisti della Lombardia
Contatto: remo.redeghieri@gruppocastelli.com