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Amministrazione di sostegno

Proteggiamo le persone fragili

Le persone che, a causa di menomazioni, sono fragili e non hanno autonomia nella gestione delle proprie attività o funzioni quotidiane, possono essere assistite da un amministratore di sostegno che le tutela, senza privarle completamente della capacità di agire.



Chi sono i soggetti tutelati (c.d. beneficiari)? 
La nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta a tutela delle persone che presentino una menomazione fisica o psichica, anche parziale o temporanea, tale da comportare l’impossibilità di provvedere ai propri interessi (art. 404 Codice Civile).
Potrebbe trattarsi di persone colpite da ictus, affetti da handicap fisici o patologie che comportino limitazioni delle funzioni motorie (menomazioni fisiche) oppure di persone affette da patologie psichiatriche, ritardi mentali, autismo, demenze, dipendenze da stupefacenti o alcool, ludopatia (menomazioni psichiche), ma anche, semplicemente, di persone anziane non più in grado di badare a se stesse.
Nel caso in cui la menomazione fosse temporanea, viene nominato un amministratore a tempo determinato. 

Come si chiede l’amministrazione di sostegno?
La nomina dell’amministratore si chiede presentando un ricorso al Tribunale (ufficio del Giudice Tutelare) del luogo in cui risiede o ha domicilio il beneficiario (art. 404 Codice Civile).
Nel ricorso vengono indicate le generalità del ricorrente e il rapporto con il beneficiario, le generalità del beneficiario e la sua dimora abituale, le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno, il nominativo ed il domicilio del coniuge, dei discendenti, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario (anche ai fini delle notifiche degli atti e della loro audizione durante la procedura). 
 
Nel ricorso è anche opportuno indicare il nominativo della persona che si riterrebbe più adatta a svolgere il ruolo di amministratore e descrivere la condizione del beneficiario dell’amministrazione (stato di salute, abitudini di vita, situazione patrimoniale, ecc.).

Il Tribunale competente a ricevere il ricorso può fornire l’elenco della documentazione da allegare alla richiesta di nomina.
Durante la procedura il Giudice sentirà il beneficiario presso il Tribunale o, se necessario, recandosi nel luogo ove si trova (abitazione, RSA, ecc.).

Chi può richiederla? (Art. 406 e 417 Codice Civile)
La nomina di un amministratore di sostegno può essere richiesta:
  • dallo stesso beneficiario;
  • dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente;
  • dai parenti entro il 4° grado o dagli affini entro il 2° grado; 
  • dal tutore dell’interdetto o dal curatore dell’inabilitato (nel caso in cui il beneficiario sia interdetto o inabilitato) purché sia congiuntamente richiesta la revoca dell’interdizione o dell’inabilitazione;
  • dal pubblico ministero;
  • dai responsabili dei servizi sanitari e sociali che si occupano della persona (che sono obbligati a richiedere l’amministrazione di sostegno se vengono a conoscenza di fatti tali da renderla opportuna).

Chi può assumere l’incarico di Amministratore di sostegno? (Art. 408 Codice Civile)
L’amministratore di sostegno viene scelto dal Giudice tenendo conto degli interessi e della cura del beneficiario.
 
Se il beneficiario ha indicato un soggetto quale suo amministratore il Giudice deve preferire tale soggetto. In assenza di indicazione o se il soggetto indicato non è idoneo a svolgere l’incarico, il Giudice può nominare un altro soggetto preferendo il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre/la madre, il figlio o il fratello/la sorella.

In casi particolari il Giudice può affidare l’incarico dell’amministrazione ad altri soggetti ritenuti adatti (solitamente avvocati o commercialisti). 
Non possono essere nominati amministratori di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che si occupano del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere sostituito dal Giudice, per esempio, in caso di dissenso persistente con il beneficiario o di trasferimento dell’amministratore lontano dal beneficiario. 

Che compiti ha l’amministratore di sostegno? 
I compiti dell’amministratore di sostegno sono indicati nel decreto di nomina emesso dal Giudice e possono riguardare sia la cura della persona e della salute del beneficiario (acquistare vestiario, beni alimentari e farmaci, prendere decisioni sanitarie o esprimere il consenso informato ad un intervento, gestire i collaboratori domestici, ecc.) sia la gestione del patrimonio di quest’ultimo (conto corrente, titoli, stipendio, pensioni, domanda di accompagnamento, immobili, ecc.).
Il Giudice può attribuire all’amministratore il potere di compiere determinati atti in nome e per conto del beneficiario, oppure il compito di assistere il beneficiario nel compimento di determinati atti (art. 405 Codice Civile). 
Solo nel primo caso e solo in relazione agli atti indicati dal Giudice, l’amministratore ha il potere di rappresentanza esclusiva del beneficiario e quest’ultimo viene privato della capacità di agire.
 
Trattandosi di compito, in genere, svolto dai familiari per la tutela di un loro caro, la legge non prevede un compenso per l’amministratore, salvo che il Giudice riconosca un’indennità considerando l’entità del patrimonio amministrato e le difficoltà di amministrazione.

Periodicamente l’amministratore deve depositare in Tribunale una relazione sull’attività svolta e sulle condizioni del beneficiario. 

Perché l’amministrazione di sostegno è preferibile all’interdizione? 
L’amministrazione di sostegno permette di creare un “abito su misura” per la persona da tutelare in base alle sue esigenze e necessità.
Infatti, a differenza dell’interdizione, viene richiesta solo per determinati e specifici atti così che il beneficiario conserva la piena capacità di agire per tutti gli atti che non sono stati assegnati all’amministratore da parte del Giudice (art. 409 Codice Civile). 
In sostanza l‘amministrazione di sostegno è preferibile alla misura dell’interdizione perché consente di tutelare il soggetto debole senza togliergli ogni capacità di agire.
 
Normativa di riferimento
  • L. 9.01.2004, n. 6
  • Artt. 404 e ss Codice Civile 
  • Artt. 473-bis.52 e ss c.p.c. (a seguito di D.Lgs. 10.10.2022, n. 149)

Riguardo l'autore

Eleonora Arria

Eleonora Arria

Area: Diritti