Il Codice del Consumo offre indicazioni utili per proteggere l'acquirente di beni usati. Non sempre conosciamo la differenza tra garanzia legale, garanzia convenzionale e i termini di denuncia dei difetti del prodotto. Vediamo di seguito cosa prevede la legge e come ci tutela anche nel caso di beni usati.
La garanzia legale
La garanzia prevista dalla legge riguarda la vendita di beni effettuata in ambito commerciale tra un professionista e un consumatore. Il consumatore ha diritto di ricevere un bene conforme al contratto, alla qualità e ai requisiti promessi dal venditore in fase di acquisto.
In caso di vizi del prodotto, o del servizio, esistenti già al momento della consegna o che si manifestino anche successivamente (questi chiamati vizi occulti), il consumatore ha il diritto di essere rimborsato, oppure di far sostituire o riparare (a spese del venditore) il prodotto acquistato.
La garanzia legale ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto o, meglio ancora, dalla data di consegna del bene sia per i beni nuovi che per i beni usati.
Variazione Spesso nei contratti è possibile che le parti decidano di variare la durata della garanzia, che può essere diminuita ma che non può mai essere inferiore a un anno. |
Garanzia legale E' una “sicurezza” irrinunciabile in occasione di una compravendita commerciale. |
Caratteristiche del bene e diritti del consumatore
L’acquirente ha diritto a ricevere quanto promessogli con la vendita; il bene acquistato deve quindi essere idoneo all’uso per il quale è stato comprato e conforme alla descrizione fatta dal venditore.
Se il bene acquistato non presenta tali caratteristiche, la vendita è viziata (si parla a riguardo di “difetto di conformità”) e, pertanto, il venditore è responsabile, tale responsabilità implica una garanzia sui difetti del bene che, per legge, dura 2 anni (così come per i beni “di prima mano”).
Tuttavia, (solo per i beni di “seconda mano”), le parti possono accordarsi per una garanzia di durata diversa purché questa non sia inferiore a un anno. In ogni caso le parti non possono eliminare, con accordo stretto tra di loro, la garanzia prevista dalla legge, perché ciò provocherebbe uno svantaggio eccessivo per il cliente.
La garanzia non è dovuta invece se, al momento della conclusione del contratto di vendita, l’acquirente conosceva i vizi della cosa e l’ha comunque acquistata oppure se i vizi erano evidenti o facilmente riconoscibili, salvo che, in questo secondo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.
La garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale è diversa da quella legale ed è “ulteriore” ad essa in quanto quest’ultima è ineliminabile.
Ciò vuol dire che il venditore può offrire una garanzia convenzionale accanto, e non al posto di, quella legale di 2 anni (o 1 anno, a seconda dei casi).
La garanzia convenzionale deve indicare in modo chiaro e comprensibile per l’acquirente l’oggetto e gli elementi da far valere (ad esempio: durata, estensione territoriale, riferimenti completi di chi la sottoscrive, ecc).
È il caso, per esempio, della garanzia “soddisfatti o rimborsati” o delle tante garanzie che prevedono l’immediata sostituzione del bene se, per qualsiasi causa, si rompa o presenti un vizio.
Cosa deve fare l’acquirente?
L’acquirente che ha ricevuto un bene viziato da difetto di conformità deve denunciare il vizio al venditore entro 2 mesi dalla scoperta.
Nel caso di vizi visibili e riconoscibili i 2 mesi decorrono dalla data di consegna del bene.
Se, invece, si tratta di vizi occulti, non visibili al momento della consegna perché completamente nascosti o perché si manifestano con l’utilizzo del bene (si pensi, per esempio, alle automobili o agli apparecchi elettronici), i 2 mesi decorrono dalla data della scoperta del vizio stesso.