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Acquisto di beni usati

Quali garanzie ci tutelano?

Il Codice del Consumo offre indicazioni utili per proteggere l'acquirente di beni usati. Non sempre conosciamo la differenza tra garanzia legale, garanzia convenzionale e i termini di denuncia dei difetti del prodotto. Vediamo di seguito cosa prevede la legge e come ci tutela anche nel caso di beni usati.


La garanzia legale
La garanzia prevista dalla legge riguarda la vendita di beni effettuata in ambito commerciale tra un professionista e un consumatore. Il consumatore ha diritto di ricevere un bene conforme al contratto, alla qualità e ai requisiti promessi dal venditore in fase di acquisto.
In caso di vizi del prodotto, o del servizio, esistenti già al momento della consegna o che si manifestino anche successivamente (questi chiamati vizi occulti), il consumatore ha il diritto di essere rimborsato, oppure di far sostituire o riparare (a spese del venditore) il prodotto acquistato.
La garanzia legale ha una durata di 2 anni dalla data di acquisto o, meglio ancora, dalla data di consegna del bene sia per i beni nuovi che per i beni usati.
 
Variazione
Spesso nei contratti è possibile che le parti decidano di variare la durata della garanzia, che può essere diminuita ma che non può mai essere inferiore a un anno.
 
Garanzia legale
E' una “sicurezza” irrinunciabile in occasione di una compravendita commerciale.

Caratteristiche del bene e diritti del consumatore
L’acquirente ha diritto a ricevere quanto promessogli con la vendita; il bene acquistato deve quindi essere idoneo all’uso per il quale è stato comprato e conforme alla descrizione fatta dal venditore.
Se il bene acquistato non presenta tali caratteristiche, la vendita è viziata (si parla a riguardo di “difetto di conformità”) e, pertanto, il venditore è responsabile, tale responsabilità implica una garanzia sui difetti del bene che, per legge, dura 2 anni (così come per i beni “di prima mano”).
Tuttavia, (solo per i beni di “seconda mano”), le parti possono accordarsi per una garanzia di durata diversa purché questa non sia inferiore a un anno. In ogni caso le parti non possono eliminare, con accordo stretto tra di loro, la garanzia prevista dalla legge, perché ciò provocherebbe uno svantaggio eccessivo per il cliente.
La garanzia non è dovuta invece se, al momento della conclusione del contratto di vendita, l’acquirente conosceva i vizi della cosa e l’ha comunque acquistata oppure se i vizi erano evidenti o facilmente riconoscibili, salvo che, in questo secondo caso, il venditore abbia dichiarato che la cosa era esente da vizi.

La garanzia convenzionale
La garanzia convenzionale è diversa da quella legale ed è “ulteriore” ad essa in quanto quest’ultima è ineliminabile.
Ciò vuol dire che il venditore può offrire una garanzia convenzionale accanto, e non al posto di, quella legale di 2 anni (o 1 anno, a seconda dei casi).
La garanzia convenzionale deve indicare in modo chiaro e comprensibile per l’acquirente l’oggetto e gli elementi da far valere (ad esempio: durata, estensione territoriale, riferimenti completi di chi la sottoscrive, ecc).
È il caso, per esempio, della garanzia “soddisfatti o rimborsati” o delle tante garanzie che prevedono l’immediata sostituzione del bene se, per qualsiasi causa, si rompa o presenti un vizio.

Cosa deve fare l’acquirente?
L’acquirente che ha ricevuto un bene viziato da difetto di conformità deve denunciare il vizio al venditore entro 2 mesi dalla scoperta.
Nel caso di vizi visibili e riconoscibili i 2 mesi decorrono dalla data di consegna del bene.
Se, invece, si tratta di vizi occulti, non visibili al momento della consegna perché completamente nascosti o perché si manifestano con l’utilizzo del bene (si pensi, per esempio, alle automobili o agli apparecchi elettronici), i 2 mesi decorrono dalla data della scoperta del vizio stesso.

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Alessandra Cinquetti

Alessandra Cinquetti

Area: Redazione di Ratio Famiglia