Animali nei luoghi pubblici: un argomento che negli anni ha creato non pochi malumori ai padroni di Micio e Fido nel trovarsi di fronte a un cartello affisso alla porta di un ristorante, recante la scritta “Vietato l'ingresso ai cani” e l'immagine di un bel cagnolino all'interno di un segnale di divieto.
La più recente e clamorosa situazione legata all'argomento riguarda Expo 2015, dove l'ingresso ai padiglioni dei cosiddetti “animali d'affezione” non era consentita, fatta eccezione per i cani guida per i non vedenti o altri cani da compagnia per specifiche ragioni mediche.
Negli anni l’argomento è stato oggetto di svariati provvedimenti legislativi; sono stati adottati decreti e approvati regolamenti in numerose città, Province e Regioni al solo scopo di fare chiarezza in materia e tentare di avvicinare le esigenze di chi si sposta assieme al proprio amico a quattro zampe a quelle di chi deve garantire la salute pubblica, ma soprattutto di coloro che di animali non ne vogliono proprio sapere.
Occorre risalire al 1954 quando il Decreto del Presidente della Repubblica n. 320 recante il “Regolamento di Polizia Veterinaria” prese in esame la questione, stabilendo in sostanza che gli animali possono accedere a qualsiasi posto o esercizio pubblico, salvo che il divieto non venga segnalato da uno specifico cartello, Decreto che in seguito portò alla L. n. 281/1991 “Legge quadro in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”.
Il Regolamento precisa all’art. 83, lett. d) che l’ingresso ai luoghi o ai mezzi pubblici con i cani è consentito solo se condotti al guinzaglio e con la museruola.
Alla lett. c), invece, è stabilito che guinzaglio e museruola sono necessari quando l’animale è condotto nella pubblica via e in altri spazi aperti al pubblico.
Un distinguo per evitare confusioni va fatto riguardo la definizione di “luogo pubblico” e “luogo aperto al pubblico”; nel primo caso si tratta di aree di proprietà del Demanio dello Stato accessibili al pubblico come, ad esempio, uffici e strutture pubbliche.
L’ingresso ai cani è consentito solo con guinzaglio e museruola. |
Nel secondo si tratta di luoghi che, pure essendo di proprietà privata, sono aperti al pubblico secondo le regole di accesso e le limitazioni imposte dal proprietario o colui che ne ha la gestione.
I cani vi possono accedere solo con guinzaglio e museruola |
In conclusione, fatta eccezione per negozi di alimentari, cinema e teatri e ospedali, gli amici a 4 zampe possono accedere ovunque, salvo i luoghi dove è affisso uno specifico cartello di divieto.
A livello europeo, un provvedimento in materia è arrivato con il divieto di accesso degli animali nei luoghi dove vengono preparati gli alimenti (Reg. CE n. 852/2004) come le cucine dei ristoranti; in questo caso a nulla serve che l’animale sia al guinzaglio e indossi la museruola.
Tutta la serie di provvedimenti e regolamenti adottati da enti locali e territoriali hanno solo inteso fare chiarezza ulteriore in una materia dove sicuramente è possibile fare ancor di più, soprattutto a livello di Legislazione Centrale.
Ferie con gli amici a 4 zampe
Quando si tratta di spiagge libere, l’accesso ai proprietari con il loro cane non può essere vietato. Nemmeno se il Comune dovesse emettere un’ordinanza specifica di divieto il provvedimento avrebbe valore. A dirlo sono anche alcune sentenze (T.A.R. del Lazio e di Reggio Calabria) che sono di riferimento per quei Comuni che intendono, al massimo, varare un divieto restrittivo che comunque tuteli le esigenze dell’animale.
Per quanto riguarda le spiagge date in concessione, dove si accede a pagamento, si tratta di aree dove l’ingresso dei cani è interdetto se c’è la specifica richiesta del gestore della struttura. Tuttavia, anche in queste aree ci sono delle deroghe nella zona della battigia, sulla quale possono essere in vigore ordinanze dei Comuni e della Capitaneria.