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730/2023

Le novità per la presentazione della dichiarazione dei redditi di dipendenti e pensionati

La stagione delle dichiarazioni dei redditi si è aperta ufficialmente con l'approvazione definitiva del modello 730/2023 che i contribuenti, in particolare dipendenti e pensionati, dovranno utilizzare per presentare la dichiarazione dei redditi per l'anno d'imposta 2022.
Molte le novità fiscali entrate in vigore lo scorso anno che sono state recepite nel modello dichiarativo. Si va dalle nuove regole per il calcolo dell'Irpef, al calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente e per i figli a carico per i quali bisogna tenere in considerazione l'entrata in vigore dell'assegno unico e universale.
Importanti novità riguardano anche le detrazioni per le spese e i crediti d'imposta. Non sono invece cambiate le modalità e i termini di presentazione del modello che ricordiamo, può essere presentato nella versione precompilata o nella consueta versione ordinaria.


Nuova Irpef e cuneo fiscale
Il modello 730/2023 interessa una ampia platea di contribuenti, principalmente i lavoratori dipendenti e i pensionati. Quest’anno in sede di compilazione, si dovrà tenere conto delle novità per il calcolo dell’Irpef a seguito della riforma entrata in vigore il 1.01.2022.
In particolare, si dovrà tener conto delle nuove aliquote e dei nuovi scaglioni Irpef ed anche del nuovo calcolo delle detrazioni.
Con riferimento alle nuove aliquote e agli scaglioni Irpef, si evidenzia la riduzione da 5 a 4 delle stesse e la ridefinizione degli scaglioni. È stata confermata la prima aliquota al 23% fino a € 15.000,00 di reddito, la seconda aliquota è stata portata dal 27% al 25%, questa per i redditi da € 15.000,00 e fino a € 28.000,00, la terza è passata dal 38% al 35% ricomprendendovi i redditi fino a € 50.000,00, oltre i € 50.000,00 l’aliquota è al 43%.
Rivisto anche il cuneo fiscale e, a partire dal 1.01.2022, è passato da € 28.000,00 a € 15.000,00 il limite di reddito per beneficiare del trattamento integrativo nella misura massima di € 1.200,00. Lo stesso trattamento viene riconosciuto se il reddito complessivo è compreso tra € 15.000,00 e € 28.000,00, nella misura massima di € 1.200,00, in presenza di determinate condizioni.

Detrazioni per lavoro
Per i lavoratori dipendenti è stato innalzato a € 15.000,00 il limite reddituale per poter fruire della misura massima della detrazione pari a € 1.880,00 e la detrazione spettante è aumentata di € 65,00 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001,00 e € 35.000,00.
Per i pensionati è stato portato a € 8.500,00 il limite di reddito per beneficiare della misura massima della detrazione pari a € 1.955,00 e la detrazione spettante è aumentata di € 50,00 se il reddito complessivo è compreso tra € 25.001,00 e € 29.000,00.
Anche per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente è stato innalzato a € 5.500,00 il limite per poter fruire della misura massima della detrazione pari a €1.265,00. La detrazione spettante è aumentata di € 50,00 se il reddito complessivo è compreso tra € 11.001,00 e € 17.000,00.

Detrazioni per i figli a carico
Particolare attenzione va posta anche alle nuove regole per determinare le detrazioni per figli a carico in particolare con il debutto dell’assegno unico e universale.
Dal 1.03.2022 le detrazioni per i figli a carico di cui all’art. 12, Tuir spettano solo per i figli con 21 anni o più. Per i figli di età inferiore, esse sono state sostituite dall’assegno unico erogato dall’Inps a seguito di apposita richiesta.
In sede di compilazione della dichiarazione di quest’anno, si dovranno determinare le detrazioni spettanti per il periodo dal 1.01.2022 al 28.02.2022 secondo le vecchie regole e si applicheranno le nuove regole per determinare l’ammontare delle detrazioni spettanti per il periodo dal 1.03.2022 al 31.12.2022.
Dal 1.03.2022, resta in vigore solo la detrazione pari a € 950,00 (rispetto a quelli previsti in precedenza) per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, purché di età pari o superiore a 21 anni.

Detrazioni per oneri e spese e crediti d’imposta
Dal 1.01.2022, per le spese sostenute per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti spetta una detrazione dall’imposta lorda del 75% del limite di spesa calcolato in funzione del tipo di edificio.
Ai giovani fino a 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a € 15.493,71, è riconosciuta una detrazione che non può eccedere i € 2.000,00 pari al 20% del canone di locazione dell’abitazione destinata alla propria residenza.
Per le erogazioni liberali agli Enti del Terzo Settore è riconosciuto un credito d’imposta pari al 65% dell’importo delle erogazioni stesse, da utilizzare in 3 quote annuali di pari importo. L’importo del credito d’imposta non può comunque essere superiore al 15% del reddito complessivo.
È riconosciuto inoltre un credito d’imposta per le spese documentate relative all’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto.
Il credito è riconosciuto a coloro che ne fanno richiesta dal 1.03.2023 al 30.03.2023 sempre tramite il servizio web che sarà predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Per le erogazioni liberali in denaro alle ITS Academy è riconosciuto un credito d’imposta pari al 30% dell’importo delle erogazioni stesse. Il credito d’imposta riconosciuto è pari al 60% se le erogazioni sono effettuate a favore delle fondazioni ITS Academy operanti nelle province in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale. Il credito d’imposta è utilizzabile in 3 quote annuali. Infine per i contribuenti che sono in possesso dell’attestazione rilasciata dal portale gestito dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, è possibile fruire del credito d’imposta spettante per le erogazioni liberali finalizzate alla bonifica ambientale di edifici e terreni pubblici.

Modalità e termini di presentazione
Non vi sono delle novità per la presentazione del modello, né per i termini di presentazione. Il contribuente può avvalersi della dichiarazione precompilata (da inviare con o senza modifiche) direttamente o delegando un Caf o professionista, oppure può utilizzare il modello ordinario.
Il modello 730/2023 precompilato sarà messo a disposizione, a partire dal 30.04.2023, nell’area dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate, il termine ultimo per la presentazione è il 30.09 direttamente all’Agenzia delle Entrate, o tramite Caf, professionista abilitato, o sostituto d’imposta (quest’anno il 30.09 cade di sabato quindi il termine di presentazione slitta al 2.10).
È possibile accedere alla specifica sezione del modello precompilato utilizzando l’identità SPID (Sistema pubblico d’identità digitale), la CIE - Carta di identità elettronica o la Carta Nazionale dei Servizi.
Il modello 730 può essere presentato anche nell’ipotesi di assenza del sostituto d’imposta; in tal caso, se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso è eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria. A tale scopo il contribuente deve fornire all’Agenzia delle Entrate le coordinate del suo conto corrente bancario o postale (IBAN) e il rimborso verrà accreditato su quel conto.
Chi si rivolge a un Caf o a un professionista abilitato deve eventualmente consegnare la delega per l’accesso al modello 730 precompilato.

Presentazione senza modifiche
In caso di presentazione del modello 730 precompilato senza modifiche, il contribuente non deve esibire la documentazione relativa agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi all’Agenzia delle Entrate.

Presentazione con modifiche
In caso invece di presentazione del 730 con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, il contribuente deve esibire al Caf o al professionista abilitato la documentazione necessaria per verificare la conformità dei dati riportati nella dichiarazione, con la sola eccezione della documentazione comprovante le spese sanitarie che non risultano modificate rispetto alla dichiarazione precompilata.
 
I documenti relativi alla dichiarazione di quest’anno vanno conservati fino al 31.12.2028, termine entro il quale l’Amministrazione fiscale può richiederli. Non dovranno essere conservati i documenti riferiti ai dati delle spese sanitarie che non risultano modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.

Riguardo l'autore

Giuseppe Moschella

Giuseppe Moschella

Area: Fisco e tasse, Pubblica amministrazione