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Come vado in pensione nel 2023: “Opzione Donna”

La legge di Bilancio ha disposto per il 2023 la proroga del trattamento pensionistico anticipato cd. “Opzione Donna”, modificandone i requisiti per l'accesso ed introducendo alcune condizioni che precedentemente non erano previste.


Anche per il 2023, la legge di Bilancio ha previsto la proroga della cd. “Opzione Donna”, cioè la possibilità per le donne di chiedere l’accesso al trattamento pensionistico anticipato rispetto ai requisiti normalmente previsti, a condizione che optino per la liquidazione della pensione interamente con le regole di calcolo del sistema contributivo e se in possesso di alcune caratteristiche soggettive. La principale novità per il 2023 consiste proprio nell’introduzione di alcune caratteristiche che finora non erano previste.

Requisiti
La possibilità di optare per “Opzione Donna” è riconosciuta alle lavoratrici del settore privato e pubblico, dipendenti o autonome, in possesso di almeno 35 anni di contribuzione e che entro il 31.12.2022 abbiano raggiunto un’età anagrafica almeno pari a:
  • 60 anni, per le lavoratrici senza figli;
  • 59 anni, per le lavoratrici con 1 figlio;
  • 58 anni, per le lavoratrici con almeno 2 figli,
che si trovino in una delle seguenti condizioni:
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, parenti o affini portatori di handicap in situazione di gravità, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona portatrice di handicap in situazione di gravità abbiano più di 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, non inferiore al 74%;
  • sono lavoratrici licenziate/dipendenti di imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per crisi aziendale. Per tali lavoratrici la riduzione di 2 anni del requisito anagrafico dei 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli.
Tra le novità introdotte per la versione 2023 di “Opzione Donna” vi è da notare anche la scomparsa della differenziazione di età tra lavoratrici dipendenti ed autonome, precedentemente prevista.

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è ritenuta valida la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, esattamente come richiesto per la pensione “Quota 103”. Non è però possibile utilizzare il cd. cumulo dei periodi assicurativi; in caso di carriere miste occorrerà quindi necessariamente effettuare la ricongiunzione.
Una nota positiva è data dal fatto che al requisito anagrafico non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita a cui, invece, è soggetta la pensione di vecchiaia.
Come già previsto nelle precedenti versioni di “Opzione Donna”, il trattamento pensionistico, relativamente alle lavoratrici che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31.12.2022, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile, ciò comportando che una volta acquisito il requisito si potrà accedere al trattamento anticipato anche in un momento successivo.

Decorrenza
Anche per la versione 2023 di “Opzione Donna” rimane in vigore la cd. “finestra mobile” già precedentemente prevista, secondo la quale l’assegno è erogato decorsi 12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti e dopo 18 mesi per le lavoratrici autonome.
è previsto che le lavoratrici del comparto scuola e AFAM, al ricorrere dei sopra menzionati requisiti, potranno conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1.09.2023 e dal 1.11.2023.
 
E' opportuno ricordare che per accedere al pensionamento occorre aver cessato qualsiasi attività lavorativa dipendente alla data della decorrenza della pensione, mentre non è richiesta la cessazione dell’attività lavorativa autonoma.

Riguardo l'autore

Bruno Bravi

Bruno Bravi

Area: Diritto del lavoro